In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale. Restano ferme, salvo che in essi non sia fatta, espressa, deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attivita' che nel punto franco possono essere svolte.
Testo vigente dal 3 aprile 1951
