In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale. Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentisi ad attivita' che nel punto franco possono essere svolte.
Testo vigente dal 3 marzo 1952
