In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale. Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentisi ad attivita' che nel punto franco possono essere svolte.

Testo vigente dal 3 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;75~art11 · fonte del testo