Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto. La concessione di spacci viveri e di bevande nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.
Testo vigente dal 3 aprile 1951
