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Il personale del ruolo speciale transitorio esaurimento e' classificato nei seguenti gruppi:
- 1)assistenti;
- 2)coadiutori;
- 3)aggiunti di cancelleria;
- 4)subalterni. Nei gruppi degli assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni sara' inquadrato il personale appartenente rispettivamente alla 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, che oltre a soddisfare alle condizioni di cui al precedente articolo, conosca almeno una lingua d'uso nel Paese in cui presta servizio, che svolga le mansioni del gruppo di inquadramento e che sia riconosciuto idoneo alle mansioni stesse, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, in base alla valutazione complessiva del servizio prestato. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione rifiuti l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, ne da' comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi. L'impiegato che non sia riconosciuto idoneo per l'inquadramento nel gruppo corrispondente alla categoria di appartenenza, potra' chiedere l'inquadramento in un gruppo inferiore. La domanda per ottenere il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, corredata dei necessari documenti, deve essere presentata entro tre mesi dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall'art. 1, o qualora, l'anzianita' stessa sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi da tale data. Agli assistenti seno attribuite mansioni di concetto ed eventualmente amministrative, ai coadiutori mansioni contabili ed amministrative, agli aggiunti di cancelleria mansioni esecutive; ai subalterni sono attribuiti compiti di custodia e di fatica propri del personale ausiliario. Ove le esigenze del servizio lo richiedano, gli assistenti e i coadiutori possono essere distaccati, dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari dove prestano servizio, previa autorizzazione del Ministero ai Consolati e Vice consolati di 2ª categoria nonche' alle dipendenti Agenzie consolari, ed incaricati rispettivamente della direzione o della reggenza degli Uffici stessi. In tali casi le tasse riscosse in base alle tariffe consolari sono devolute interamente all'Erario e le spese che l'ordinamento consolare pone a carico del titolare o del reggente dell'ufficio sono sopportate dallo Stato.
Testo in vigore dal 1 agosto 1956 al 13 gennaio 1979
