[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge:

[4]E' istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianita' acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.

Testo vigente dal 21 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1209~art1 · fonte del testo