Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento

Art. 2 — Dati che alimentano l'archivio informatizzato

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L'archivio informatizzato e' alimentato da:

  • a)dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti e' stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorita' giudiziaria;
  • b)dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);
  • c)dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorita' giudiziaria;
  • d)dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.

Testo in vigore dal 22 agosto 2005 al 4 luglio 2017

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-08-17;166~art2 · fonte su Normattiva