Art. 5 — Scambio di dati con la Banca d'Italia
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L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento puo' richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' richiedere all'Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4.
Testo in vigore dal 22 agosto 2005 al 17 ottobre 2012
