Il sopraprezzo di cui al precedente art. 1, da registrarsi nella distinta giornaliera d'incasso, e' riscosso dall'esercente e da questi versato alla societa' italiana Autori ed Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana Autori ed Editori versera', entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati:

  • a)nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;
  • b)nella misura di quattro quinti al Fondo nazionale di soccorso invernale amministrato dal Comitato centrale per il soccorso invernale. Dei detti versamenti dovra' dare notizia al Ministero dell'interno ed al Ministero delle finanze. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sara' svolto gratuitamente dalla Societa' italiana Autori ed Editori.

Testo vigente dal 10 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-09;877~art3 · fonte del testo