[1]Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti nella misura seguente: 1ª e 2ª classe 3ª classe per importi fino a L. 50 L. 10 L. 5 " " da L. 51 a " 100 " 15 " 10 " " " " 101 " " 200 " 25 " 20 " " " " 201 " " 500 " 60 " 45 " " " " 501 " " 1.000 " 120 " 90 " " " " 1.001 " " 2.000 " 180 " 135 " " " " 2.001 " " 5.000 " 240 " 180 " " oltre " 5.000 " 450 " 360

[2]Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore. Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Testo vigente dal 10 novembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;830~art8 · fonte del testo