I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovraprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali.

Testo vigente dal 25 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1571~art13 · fonte del testo