Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si applicano, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche nella giornata del 1° novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.
Testo vigente dal 26 aprile 1957
