I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali. Nella stessa giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 9.

Testo vigente dal 13 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art13 · fonte del testo