Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Testo vigente dal 30 maggio 1988
