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La commissione dovra' ultimare i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, dovra' presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1. Nella relazione di cui al comma precedente la commissione formulera', ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilita' di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.
Testo in vigore dal 3 giugno 1980 al 11 luglio 1981
