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La commissione dovra' ultimare i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, dovra' presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1. 1 Nella relazione di cui al comma precedente la commissione formulera', ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine di migliorare la vigilanza e le possibilita' di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 1981, n. 315
1La L. 23 giugno 1981, n. 315 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilita' politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse deve ultimare i suoi lavori presentando al Parlamento la relazione conclusiva sulle risultanze dell'inchiesta, eventualmente comprensiva delle indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, e' prorogato al 25 marzo 1982."
Testo in vigore dal 11 luglio 1981 al 22 dicembre 2008
