Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse
Art. 1 — Istituzione e funzioni della Commissione
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E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse con il compito di:
- a)verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
- b)verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti e la coerenza con la normativa vigente;
- c)verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;
- d)svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
- e)individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei rifiuti ed altre attivita' economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
- f)proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;
- g)riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi sessanta giorni. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 15 aprile 1997 al 6 luglio 1999
