Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Testo vigente dal 26 marzo 1988
