Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Testo vigente dal 26 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-03-23;94~art4 · fonte su Normattiva