Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1979 al 4 gennaio 1980. Leggi il testo vigente →

La relazione della Commissione dovra' essere presentata alla Camera e al Senato entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione stessa. 1 Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 marzo 1979, n. 78

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La L. 19 marzo 1979, n. 78 ha disposto (con l'articolo unico) che "la scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, e' prorogata al 31 dicembre 1979"

Testo in vigore dal 23 marzo 1979 al 4 gennaio 1980

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1979

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1978 al 23 marzo 1979.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 marzo 1979, n. 78

    La L. 19 marzo 1979, n. 78 ha disposto (con l'articolo unico) che "la scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, e' prorogata al 31 dicembre 1979"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-03-30;96~art4 · fonte del testo