La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti restrittivi della liberta' e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' della liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Testo vigente dal 13 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-03-05;22~art4 · fonte su Normattiva