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La commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1982, n. 342
1La L. 4 giugno 1982, n. 342 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, e' prorogato fino all'8 marzo 1983."
Testo in vigore dal 12 giugno 1982 al 5 marzo 1983
