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La commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 giugno 1982, n. 342

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La L. 4 giugno 1982, n. 342 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, e' prorogato fino all'8 marzo 1983."

L. 28 febbraio 1983, n. 57

2

La L. 28 febbraio 1983, n. 57 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, gia' prorogato con la legge 4 giugno 1982, n. 342, e' ulteriormente prorogato fino all'8 ottobre 1983."

Testo in vigore dal 5 marzo 1983 al 5 ottobre 1983

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-09-23;527~art7 · fonte su Normattiva