Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non e' opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Testo vigente dal 22 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-04;202~art3 · fonte su Normattiva