Art. 3 — Audizioni a testimonianza
Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non e' opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
Testo vigente dal 22 dicembre 2023
