La Commissione ha il compito di:
- a)verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, nonche' le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneita' dei provvedimenti di affidamento;
- b)verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
- c)verificare le modalita' operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo;
- d)verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e del citato articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
- e)verificare l'effettiva temporaneita' dei provvedimenti di affidamento;
- f)verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per le strutture di tipo familiare e le comunita' di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonche' il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare che accolgono minori;
- g)effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruita' dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
- h)valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non puo' essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilita' genitoriale;
- i)verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonche' di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono.
Testo vigente dal 28 agosto 2020
