A norma dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013, l'imposta speciale, da esso istituita (fra l'altro) sulle unità immobiliari urbane censite o da censire nel nuovo catasto urbano nelle categorie A.1 e A.8, si applica, con l'aliquota del 20 per cento, sul reddito imponibile determinato, con riferimento alla rendita catastale, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131. Non può perciò sostenersi, in base a motivi, come quelli dedotti nelle ordinanze con cui è stata sollevata la questione, attinenti alle norme sulla formazione delle categorie e classi catastali attraverso un procedimento amministrativo, che l'imposta prevista dall'indicato art.1 della legge n. 1013 del 1964, sia in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, quando (come nelle premesse delle suddette ordinanze) al tempo stesso esplicitamente si riconosca che tali norme, di per sé, sono immuni da censura. Ne' può quindi affermarsi che queste, ancorché costituzionalmente legittime in vista della concreta determinazione della base imponibile del tributo fondiario, non possano costituire valido strumento per l'individuazione dell'oggetto del nuovo tributo. Di conseguenza, cadono le violazioni degli artt. 3, primo comma, e 53 Cost., anche affermate in proposito, ma sul presupposto della pretesa lesione dell'art. 23 Cost.. Cfr.: sent. n. 16 del 1965.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso