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Per l'accertamento, per l'applicazione e per la riscossione dell'imposta speciale istituita con la presente legge valgono le disposizioni vigenti per l'imposta sul reddito dei fabbricati. Il provento dell'imposta speciale e' devoluto allo Erario.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008
