Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La nuova aliquota stabilita per il commercio dei prodotti di cui alla lettera e) del precedente articolo non si applica agli atti economici aventi per oggetto l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Universita', dei Musei e degli Istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti l'imposta generale sull'entrata resta ferma nella misura del 5,30 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1459~art2 · fonte del testo