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Per la riscossione della imposta istituita con la presente legge si applicano tutte le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette. L'imposta straordinaria relativa all'anno 1939 XVII-XVIII, sara' ripartita in dodici rate bimestrali.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
