Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 268 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro i 60 giorni da quello in cui l'accertamento dei maggiori utili e' stato concordato o da quello in cui e' venuto in possesso della decisione di primo grado sull'accertamento medesimo, l'Ufficio distrettuale notifica al contribuente l'ammontare del maggior utile, risultante dal concordato o dalla decisione trascurando la frazione diL. 100, da investire nello speciale titolo dello Stato ai sensi dell' articolo 24, con l'intimazione di eseguirne il versamento in Tesoreria, anche a mezzo di conto corrente postale, in sei rate bimestrali, con decorrenza dal primo giorno dei mese successivo a quello di notificazione dell'intimazione, indicando l'importo della prima rata e di quelle successive, nonche' l'ammontare della minor somma dovuta per effetto dell'abbuono previsto nel terzo comma del presente articolo. Quando il versamento venga eseguito oltre il decimo giorno non festivo da quello di decorrenza di ciascuna rata, e' dovuta a favore dell'Erario una indennita' di mora in ragione del 3%. Nel caso che il versamento dell'intero importo per cui e' stata fatta la intimazione sia effettuato in unica soluzione, non oltre il decimo giorno non festivo da quello di decorrenza della prima rata, e' accordato un abbuono del 5% sull'intero ammontare della somma dovuta. Per i maggiori utili il cui accertamento sia divenuto definitivo o per i quali sia intervenuta una decisione di primo grado prima della pubblicazione del presente decreto, l'intimazione di versamento e' notificata entro 90 giorni dalla pubblicazione stessa ed il versamento deve essere eseguito in 12 rate bimestrali, con l'abbuono del 5% qualora il versamento dell'intera somma dovuta sia effettuata in unica soluzione nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art26 · fonte del testo