Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 56 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, le somme versate in Tesoreria sono imputate in un conto vincolato, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento, da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Secondo le risultanze dell'accertamento definitivo, si fa luogo all'investimento nello speciale titolo dello Stato, oppure alla restituzione delle somme all'avente diritto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art30 · fonte del testo