Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non superi il numero dei vani preesistenti di una percentuale maggiore di quella stabilita rispettivamente nei due ultimi commi dell'articolo 8, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art10 · fonte su Normattiva