Quando ricorrono ambedue le ipotesi di eccedenza contemplate dai precedenti articoli 9 e 10, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art11 · fonte su Normattiva