Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi comuni del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, terminato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la meta' del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art9 · fonte su Normattiva