Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale e' aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonche' degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore della area. Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale e' calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7 e 12 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per trascorso decennio.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 44/1966

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1966

    riuniti i due giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma…

    Art. 99 cost. · Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 8 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 1 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 27/1983

    Questione inammissibile
    1 febbraio 1983

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983. F.…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 3 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art23 · fonte su Normattiva