Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 debbono essere dichiarati al Comune nella cui circoscrizione l'area si trova. La dichiarazione deve contenere:

  • a)l'esatta descrizione catastale;
  • b)l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;
  • c)l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto o d'uso;
  • d)il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformita' di quanto disposto agli articoli 2 e 3;
  • e)i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 23;
  • f)le servitu' o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;
  • g)ogni altro elemento necessario ed utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento della proprieta' o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 19 relativi ad aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione. La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al Comune competente, entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la, dichiarazione deve essere presentata entro 5 giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante. La liquidazione dell'imposta e' fatta dal contribuente. L'ammontare relativo e' versato in unica soluzione alla tesoreria comunale che ne rilascia quietanza, in doppio originale, uno dei quali e' allegato alla dichiarazione. Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica Amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione e' presentata dall'autorita' che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennita' di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennita' sia definitiva. Nell'ipotesi prevista al precedente comma del presente articolo, l'autorita' che provvede alla liberazione del prezzo o della indennita' dispone, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato, la ritenuta, sul prezzo o sull'indennita', dell'imposta dovuta dallo espropriato e il versamento del relativo importo al comune competente. L'autorita' medesima trasmette al Comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Un secondo originale della quietanza e' trasmesso al contribuente. Qualora l'area si estenda in piu' Comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al presente articolo debbono essere fatti al Comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, con l'aggiunta di un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi Comuni interessati. Il Comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri Comuni interessati. La ripartizione dell'imposta diviene definitiva se, nel termine di 60 giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, gli altri Comuni interessati non chiedono la revisione della ripartizione stessa. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa dall'intendente di finanza della Provincia in cui ricadono i Comuni interessati. Se essi sono compresi in Province diverse, la decisione spetta alla corrispondente autorita' regionale, se costituita o, in difetto, al Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 44/1966

    Parametro
    23 maggio 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, in relazione all'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. La legge, nello stabilire per quali comuni è obbligatoria la istituzione della imposta sugli incrementi di valore delle aree, ha tenuto presente elementi sufficienti ad indicare la esistenza del fenomeno che si voleva colpire, mentre per gli altri comuni ha lasciato alle altre rispettive amministrazioni la valutazione dell'esistenza del presupposto della imposta. La differenza non contrasta con l'art. 3 Cost., perché si riferisce a situazioni obbiettive diverse, valutate in modo non irrazionale e secondo criteri pertinenti al fenomeno; e neppure con l'art. 23 Cost. perché i comuni non sono liberi nella loro determinazione avendo la legge predisposto limiti sia in ordine al periodo assumibile per la determinazione dell'incremento tassabile (art. 5) sia in ordine alla aliquota (art. 21) cosicché la prestazione patrimoniale deve ritenersi fondata sulla legge.

    Art. 99 cost. · Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 8 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 1 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art6 · fonte su Normattiva