Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 25 si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 17 e 18.
Testo vigente dal 21 marzo 1963
Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 25 si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 17 e 18.
Testo vigente dal 21 marzo 1963
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Gli articoli che questa norma nomina.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art26 · fonte su Normattiva