Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o piu' deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione. 1 In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento puo' essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata. Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o degli Uffici del genio civile. Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

L'errata corrige in G.U. 21/4/1966 n. 97 ha disposto che "Nel primo comma dell'art. 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente: "Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 21 marzo 1963, in luogo di: "... dalla Giunta municipale o da notificarsi..." leggasi: "... dalla Giunta municipale e da notificarsi...". "

Testo vigente dal 21 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art17 · fonte su Normattiva