Nei confronti di tutte le societa' di capitali e nei confronti di altri soggetti, anche se persone fisiche, purche' questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni al momento di compimento del decennio, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria - secondo le norme stabilite dall'articolo 2 - e nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 per la prima applicazione dell'imposta, anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 5 o al primo comma dell'articolo 25, o dalla ultima data rispetto alla quale sia stata applicata la imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi ed edificazione. Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 423/1991

    Questione infondata
    22 novembre 1991

    Il sistema adottato per determinare l'imponibile dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (differenza tra il valore iniziale ed il valore finale, senza correttivi per fenomeni inflattivi e con la facoltà per singoli comuni di determinare autonomamente il momento iniziale) mirava ad assicurare un'imposizione atta a rispecchiare la situazione propria di ciascun comune, e non in contrasto, perciò, con il principio di eguaglianza. Inoltre detta previsione non è in contrasto con la riserva di legge stabilita dall'art. 23 Cost., in quanto gli enti impositori non fruivano di un potere illimitato, essendo vincolati a specifiche prescrizioni imposte dal legislatore. Ne' sussiste violazione dell'art. 53, dato che l'aver assoggettato alcune categorie di contribuenti, obbiettivamente determinate, al pagamento dell'imposta de qua non comporta, perciò stesso, lesione del principio di capacità contributiva; ne' la mancanza di correttivi per i fenomeni inflattivi, successivamente introdotti dalle diverse imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.), concernendo un sistema impositivo successivo, può influire sui contenuti di una normativa antecedente con criteri applicativi conformi alle finalità cui era chiamata ad assolvere. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché della legge nel suo complesso, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.). - Su analoghe questioni già sollevate nei confronti della legge del 1963: S. n. 44/1966; - Riguardo alla legge 26 ottobre 1972, n. 643: S. nn. 126/1979 e 239/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

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  • Ordinanza n. 27/1983

    Questione inammissibile
    1 febbraio 1983

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983. F.…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 3 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art3 · fonte su Normattiva