L'incremento di valore delle aree, ai fini della presente legge, e' determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato delle aree stesse alla data dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria, quando si tratti di aree censite in catasto terreni alla data del 1 gennaio 1961 con attribuzione di reddito dominicale ed esistenti nel patrimonio dell'attuale intestatario da epoca anteriore alla data di cui ai successivi articoli 5 e 25, ed il valore delle aree calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1. Ove il soggetto passivo dell'imposta provi che l'area, aveva alla data di riferimento di cui agli articoli 5 e 25 un valore superiore di almeno un terzo a quello calcolato a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 1, si applicano le norme del comma che segue. Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore e' determinato dalla differenza tra il valore dell'area nel momento dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, purche' per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria, ed il valore di mercato che l'area stessa aveva alla data fissata a i sensi dei successivi articoli 5 e 25 o nel precedente momento, successivo alla data in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente. Per l'applicazione successiva dell'imposta l'incremento di valore imponibile e' dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purche' per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 27/1983

    Questione inammissibile
    1 febbraio 1983

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983. F.…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 3 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art2 · fonte su Normattiva