L'imposta di cui alla presente legge e' applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, con aliquota determinata come segue:

  • a)se l'incremento di valore imponibile, diviso per il numero degli anni interi compresi nel periodo per il quale il plusvalore si calcola, e' inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 15 per cento sul plusvalore globale;
  • b)per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 30 per cento ed inferiore al 50 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 20 per cento;
  • c)per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 50 per cento ed inferiore al 100 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 25 per cento;
  • d)per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 100 per cento ed inferiore al 300 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 30 per cento;
  • e)per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 300 per cento ed inferiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 40 per cento;
  • f)per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota e' del 50 per cento. Per gli incrementi di valore verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta si applica sempre con l'aliquota dell'8 per cento. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo e' collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'articolo 2780 del Codice civile. Sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla data della deliberazione istitutiva della imposta. I terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto iscritto o trascritto successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo possono comunque ottenere che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore (riferito al momento in cui e' sorto il debito di imposta dell'immobile sopra cui siano stati acquistati i suddetti diritti. Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12, l'imposta e' ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in 12 bimestralita' e del 15 per cento se poteva essere effettuato in 24 bimestralita'.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 44/1966

    Parametro
    23 maggio 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, in relazione all'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. La legge, nello stabilire per quali comuni è obbligatoria la istituzione della imposta sugli incrementi di valore delle aree, ha tenuto presente elementi sufficienti ad indicare la esistenza del fenomeno che si voleva colpire, mentre per gli altri comuni ha lasciato alle altre rispettive amministrazioni la valutazione dell'esistenza del presupposto della imposta. La differenza non contrasta con l'art. 3 Cost., perché si riferisce a situazioni obbiettive diverse, valutate in modo non irrazionale e secondo criteri pertinenti al fenomeno; e neppure con l'art. 23 Cost. perché i comuni non sono liberi nella loro determinazione avendo la legge predisposto limiti sia in ordine al periodo assumibile per la determinazione dell'incremento tassabile (art. 5) sia in ordine alla aliquota (art. 21) cosicché la prestazione patrimoniale deve ritenersi fondata sulla legge.

    Art. 99 cost. · Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 8 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 1 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art21 · fonte su Normattiva