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I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' stabilito l'istituzione del contributo di miglioria; generica in zone del territorio comunale, con deliberazione non ancora omologata dal Ministro per le finanze possono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare, in luogo del contributo stesso, l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili verificatosi dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente. Si applica il secondo comma dell'articolo 48. Nella ipotesi prevista dai precedenti commi, i ricorsi ed i reclami pendenti presso le giunte provinciali amministrative o presso il Ministero delle finanze si intendono decaduti, salvo ai contribuenti di riproporli nella sede, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 18 della presente legge. La deliberazione di cui al primo comma e' comunicata, per estratto, dal Comune, entro un anno dalla data di approvazione tutoria, a ciascun contribuente compreso nell'elenco delle ditte intestatarie, delle aree gia' soggette al contributo di miglioria generica.
Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 17 aprile 1969
