Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1961 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'imposta di cui al precedente articolo e' dovuta sulle vendite, a chiunque effettuate, poste in essere dai produttori di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono e si applica sul valore risultante dalla fattura in base all'aliquota del 10 per cento. La stessa imposta e' dovuta, all'atto dell'importazione, sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. Agli effetti della presente disposizione sono considerati produttori anche coloro che, pur non provvedendo direttamente alla fabbricazione, dispongono la messa in commercio di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono contraddistinti con un marchio di loro uso esclusivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-01;569~art2 · fonte del testo