Art. 2
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L'imposta di cui al precedente articolo e' dovuta sulle vendite, a chiunque effettuate, poste in essere dai produttori di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono e si applica sul valore risultante dalla fattura in base all'aliquota del 10 per cento. La stessa imposta e' dovuta, all'atto dell'importazione, sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. Agli effetti della presente disposizione sono considerati produttori anche coloro che, pur non provvedendo direttamente alla fabbricazione, dispongono la messa in commercio di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono contraddistinti con un marchio di loro uso esclusivo.
Testo in vigore dal 19 luglio 1961 al 16 dicembre 2010
