Art. 3
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Per i dischi fonografici e per gli altri supporti atti alla riproduzione del sono provenienti dall'estero la imposta e' corrisposta dall'importatore all'atto dello sdoganamento sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali, dei diritti di autore eventualmente non soddisfatti all'origine e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento.
Testo in vigore dal 19 luglio 1961 al 16 dicembre 2010
