Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento scolastico. La norma suddetta non e' applicabile ai dischi fonografici contenenti soltanto la registrazione di brani musicali ovvero della voce di lettori di testi di qualsiasi specie o natura. Sono altresi' esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici, i nastri magnetici, i fili magnetici e tutti gli altri supporti atti alla riproduzione del suono esportati all'estero, direttamente dai rispettivi produttori. I produttori sono tuttavia responsabili per il pagamento dell'imposta sugli esemplari di cui sopra qualora i medesimi venissero reimportati in territorio nazionale.

Testo in vigore dal 19 luglio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;569~art6 · fonte del testo