Art. 8
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Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalita' e forme di pagamento dell'imposta istituita con la presente legge e di affidare alla Societa' italiana degli autori ed editori o altra Societa' oppure Ente, che riscuote i diritti di autore, la riscossione della imposta medesima, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto. Il Ministro per le finanze ha altresi' facolta' di disporre con proprio decreto che i dischi fonografici, i nastri magnetici, i fili magnetici e gli altri supporti atti alla riproduzione del suono, esportati all'estero oppure importati in territorio nazionale, siano muniti di uno speciale contrassegno indicativo rispettivamente della esenzione ovvero dell'avvenuto pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge. Con tale decreto saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno e le modalita' di applicazione.
Testo in vigore dal 19 luglio 1961 al 16 dicembre 2010
