Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la societa', l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale. Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento.
Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960
