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Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la societa', l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale. Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art13 · fonte del testo