Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. 50 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la societa', l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale. Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art13 · fonte del testo