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Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 8 e dall'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, e' ridotto ad un mese. Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato art. 8 e' ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio. Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato art. 13 e' ridotto a cinque mesi.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art19 · fonte del testo