Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. 86 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 8 e dall'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, e' ridotto ad un mese. Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato art. 8 e' ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio. Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato art. 13 e' ridotto a cinque mesi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art19 · fonte del testo