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L'imposta e' commisurata al patrimonio e al reddito determinati con i criteri stabiliti dalla presente legge ed e' dovuta per ciascun esercizio finanziario sulla base delle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere che non siano assoggettate ed assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta dovuta ai sensi del comma precedente per ciascun esercizio finanziario e' commisurata al capitale ed al reddito dell'anno solare che termina nel corso dello stesso esercizio finanziario.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art2 · fonte del testo